Edifici di civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m: previsti nuovi requisiti di sicurezza Antincendio

Salute e sicurezza

Il Ministero dell’Interno ha stabilito per gli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendi uguale o superiore a 12 m, nuove disposizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio e di sicurezza antincendio delle facciate.

Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 25 gennaio 2019, ha disposto modifiche ed integrazioni alle disposizioni nazionali che disciplinano la sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

Il Decreto in questione entra in vigore il 6 maggio 2019.

Disposizioni previste dal Decreto 25 gennaio 2019
Il Decreto in questione, che si applica agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e quelli esistesti alla data del 6 maggio 2019, detta disposizioni relative:

  • alla gestione della sicurezza antincendio;
  • ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate.

Gestione della sicurezza antincendio

Per quanto attiene alla gestione della sicurezza antincendio, il Decreto in questione prevede specifici obblighi a capo del responsabile dell’attività e degli occupanti, a seconda del livello di prestazione che viene determinato in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio.

In particolare se l’altezza antincendio è ricompresa:

  • tra i 12 m e fino ai 24 m, viene attribuito il livello di prestazione 0 e nella tabella 0 dell’allegato 1 del Decreto in questione, sono riportati gli obblighi previsti a capo dei soggetti interessati;
  • tra oltre i 24 m e fino ai 54 m, viene attribuito il livello di prestazione 1 e nella tabella 1 dell’allegato 1 del Decreto in questione, sono riportati gli obblighi previsti a capo dei soggetti interessati;
  • tra oltre i 54 m e fino agli 80 m, viene attribuito il livello di prestazione 2 e nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 del Decreto in questione, sono riportati gli obblighi previsti a capo dei soggetti interessati;
  • di oltre gli 80 m, viene attribuito il livello di prestazione 3 e nelle tabelle 1 2 e 3 dell’allegato 1 del Decreto in questione, sono riportati gli obblighi previsti a capo dei soggetti interessati.

Infine il citato Decreto prevede che gli edifici di civile abitazione esistenti alla data del 6 maggio 2019:

  • devono essere adeguarsi alle disposizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio entro:

-) il 6 maggio 2021, per gli aspetti relativi all installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
-) il 6 maggio 2020, per quanto riguarda le restanti disposizioni previste;

  • e soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi , devono regolarizzare gli obblighi in questione nei confronti del Comando dei vigili del fuoco, tramite apposita comunicazione, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Requisiti sicurezza antincendio delle facciate

Il Decreto in questione dispone che gli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio superiore a 24 metri:

  • di nuova realizzazione;
  • esistenti alla data del 6 maggio 2019 e che, dopo tale data, sono oggetto di interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate;

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate devono essere valutati tenendo presente i seguenti obbiettivi:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
  • limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Le disposizioni in questione non si applicano agli edifici di civile abitazione:

  • per i quali alla data del 6 maggio 2019 siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco;
  • in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità prima del 6 maggio 2019.

 

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